Un avvocato, creditore di una società telefonica, avviava un pignoramento presso terzi nei confronti di una società postale. Ottenuta l'ordinanza di assegnazione del credito, pagava la relativa imposta di registro e ne chiedeva il rimborso alla società postale. I giudici di merito accoglievano la domanda. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione gravano esclusivamente sul debitore originario e non sul terzo pignorato, a meno che il giudice non abbia disposto diversamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di rimborso del creditore, condannandolo al pagamento delle spese legali.
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