La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una debitrice contro i suoi creditori. La donna aveva proposto opposizione all'esecuzione, ma ha notificato il ricorso oltre i termini di legge. La ricorrente sosteneva che al termine di sei mesi per impugnare si dovesse applicare la sospensione feriale dei termini. La Suprema Corte ha invece ribadito che la sospensione feriale dei termini non si applica mai alle cause di esecuzione forzata, incluse le opposizioni, in nessuna delle loro fasi. Di conseguenza, calcolando solo la sospensione straordinaria per l'emergenza Covid, il termine ultimo scadeva il 13 agosto 2020, mentre il ricorso è stato notificato solo il 3 settembre 2020, risultando quindi tardivo.
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