La Procura della Repubblica ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato in favore di un cittadino straniero. La Procura riteneva i compensi eccessivi a causa della serialità dei ricorsi. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che, in mancanza di comunicazione formale del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione semestrale previsto dal codice di procedura civile, decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché la Procura ha agito oltre un anno dopo la pubblicazione, il suo ricorso è stato definitivamente rigettato, confermando la spettanza del compenso al difensore.
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