Una lavoratrice ha ottenuto dal Tribunale la condanna dei datori di lavoro al pagamento di differenze retributive. I datori di lavoro, rimasti contumaci in primo grado, hanno proposto appello, dichiarato inammissibile perché tardivo rispetto alla regolare notifica della sentenza eseguita per irreperibilità relativa. I datori di lavoro hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi di ricorso. I ricorrenti non hanno indicato le norme violate né hanno contestato la reale motivazione della sentenza d'appello, incentrata sulla tardività del gravame rispetto alla notifica della decisione di primo grado. Di conseguenza, i datori di lavoro hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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