I Soggetti sono stati condannati per aver sottratto capi di abbigliamento da un negozio, rimuovendo le placche antitaccheggio e fuggendo all'esterno. La difesa ha sostenuto che si trattasse solo di un tentativo di furto e che la presenza di addetti alla sicurezza e dei dispositivi antitaccheggio escludesse l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che si configura il furto consumato quando il colpevole consegue, anche per breve tempo, la piena e autonoma disponibilità della refurtiva fuori dal negozio. Inoltre, la vigilanza saltuaria o i sistemi antitaccheggio non escludono l'aggravante, poiché non costituiscono una custodia continua e diretta sui beni. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando le condanne e infliggendo sanzioni pecuniarie.
Continua »