Un imputato, condannato per tentata truffa, ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di aver diritto alla non punibilità per desistenza volontaria. L'imputato affermava di aver interrotto l'azione criminale di sua spontanea volontà. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno confermato che l'interruzione non fu una scelta libera, ma una conseguenza diretta di fattori esterni: la reazione imprevista della vittima e la perdita della possibilità di portare a termine la truffa. Di conseguenza, la condotta è stata correttamente qualificata come reato tentato, che è punibile, e non come un caso di desistenza volontaria.
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