Il Tribunale dichiarava nullo il decreto di citazione a giudizio per l'incompleta identificazione dell'imputato tramite rilievi foto-dattiloscopici, restituendo gli atti al Pubblico Ministero. Quest'ultimo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l'abnormità dell'ordinanza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Pur ritenendo l'ordinanza illegittima (poiché l'identificazione fisica può avvenire anche durante il dibattimento), i giudici hanno escluso l'abnormità dell'ordinanza. Il provvedimento, infatti, non determina una stasi insuperabile del processo, in quanto il Pubblico Ministero può procedere alla correzione del capo d'imputazione e riprendere l'azione penale. Di conseguenza, l'atto non è impugnabile per cassazione.
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