La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3818/2023, ha stabilito un principio chiave in materia di TARI sui rifiuti speciali. Analizzando il ricorso di un Comune contro un'azienda di riciclo metalli, la Corte ha chiarito che la semplice produzione di rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani non comporta un'esenzione automatica dalla tassa. Spetta al contribuente l'onere della prova, ovvero dimostrare di aver provveduto autonomamente allo smaltimento e di aver adibito specifiche aree, in modo continuativo e prevalente, alla produzione di tali rifiuti. La Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa valutazione di tale prova da parte del giudice di merito, cassando la sentenza e rinviando per un nuovo esame.
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