Una società di logistica, produttrice di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, ha contestato una fattura per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25520/2024, ha stabilito un principio fondamentale: sebbene l'azienda possa essere esonerata dal pagamento della quota variabile della tariffa, legata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è sempre tenuta a versare la tassa rifiuti quota fissa. Quest'ultima copre i costi generali e indivisibili del servizio di igiene ambientale, che avvantaggiano l'intera collettività e la cui debenza sorge dal semplice possesso di locali idonei a produrre rifiuti.
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