Una banca aveva erogato finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto, garantiti interamente dallo Stato. L'istituto di credito aveva poi applicato la deducibilità della svalutazione crediti su tali importi, considerandoli normali prestiti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che l'assenza di rischio per la banca, grazie alla garanzia statale, impediva la deduzione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia. Ha stabilito che, in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quei finanziamenti non erano veri crediti a rischio. La banca agiva come un semplice tesoriere, senza assumere alcun rischio d'impresa. Di conseguenza, la deducibilità della svalutazione crediti non è permessa.
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