Un imprenditore coinvolto in una procedura concorsuale ha richiesto l'aumento della somma mensile destinata al mantenimento del fallito, precedentemente fissata in mille euro. Il ricorrente sosteneva che le nuove provvigioni percepite in busta paga dovessero essere lasciate nella sua disponibilità per le esigenze familiari. Il Tribunale ha respinto l'istanza, confermando che tali somme rientrano nella massa fallimentare e che l'importo già assegnato era congruo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente per abuso del processo, avendo egli insistito nel giudizio nonostante una proposta di definizione accelerata che ne evidenziava l'infondatezza, ribadendo il necessario equilibrio tra dignità del debitore e diritti dei creditori.
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