La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni lavoratori che si erano opposti alla cessazione di un emolumento retributivo, definito "superminimo non assorbibile", a seguito di un trasferimento d'azienda. La Corte ha stabilito che, in caso di cessione, si applica il contratto collettivo dell'azienda cessionaria, anche se meno favorevole. La tutela prevista dalla normativa, anche europea, mira a evitare un peggioramento delle condizioni lavorative al momento del trasferimento, ma non impedisce successive modifiche derivanti dall'applicazione di nuovi accordi collettivi.
Continua »