Il Consorzio Bancario, succeduto a una società in liquidazione, ha impugnato la decisione che dichiarava inammissibile il suo appello contro l'Agenzia delle Entrate. La CTR aveva rilevato che la notifica dell'atto di appello era priva di prova, poiché l'avviso di ricevimento postale conteneva solo il timbro dell'ufficio ma non la firma del destinatario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che, senza la firma del ricevente o la prova di invii multipli eccezionali, la notifica non si perfeziona. Inoltre, in caso di esito negativo non imputabile, il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento, cosa non avvenuta nel caso di specie.
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