Un'impresa individuale ha eseguito lavori in subappalto per una cooperativa senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante. A causa di questa mancanza, il contratto è stato dichiarato nullo per violazione delle norme antimafia. L'impresa ha quindi richiesto un indennizzo per arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il subappalto non autorizzato è radicalmente nullo. Inoltre, per ottenere l'indennizzo da arricchimento ingiustificato, l'impresa avrebbe dovuto dimostrare i costi vivi effettivamente sostenuti (materiali e manodopera) e non il valore complessivo dell'opera, che include il mancato guadagno. Di conseguenza, l'impresa ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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