Una congregazione religiosa ha impugnato l'avviso di accertamento ICI emesso da un Comune, sostenendo che un proprio terreno non potesse considerarsi edificabile a causa della mancata stipula della convenzione urbanistica attuativa, imputabile ai ritardi dell'ente locale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e accolto quello incidentale del Comune sulle sanzioni. La Suprema Corte ha ribadito che per la qualificazione di aree fabbricabili ICI è sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico generale, a prescindere dall'approvazione di piani attuativi o dal comportamento del Comune. Inoltre, ha escluso l'incertezza normativa oggettiva, confermando l'applicazione delle sanzioni poiché il contribuente conosceva la natura edificatoria dell'area, avendone promosso lo sviluppo. Il Comune vince la causa e il contribuente deve pagare l'imposta ricalcolata e le sanzioni.
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