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Strumento Finanziario Derivato

8 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un contratto finanziario il cui valore dipende dall'andamento di un altro bene o attività sottostante (come azioni, valute o tassi di interesse). È spesso utilizzato per fini speculativi o di copertura dei rischi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Clausola rischio cambio nel leasing: la Cassazione salva la banca
Un'azienda sottoscriveva un contratto di leasing per un immobile industriale con una banca. Il contratto conteneva una clausola rischio cambio che agganciava i canoni al valore dello yen e del franco svizzero. L'utilizzatrice chiedeva la nullità della clausola, ritenendola un derivato finanziario non autorizzato e privo di meritevolezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca. I giudici hanno stabilito che la clausola rischio cambio non è un derivato implicito, ma una lecita modalità di finanziamento in valuta estera. Essa supera il vaglio di meritevolezza poiché persegue uno scopo contrattuale valido. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l'eventuale usura degli interessi moratori non rende gratuiti gli interessi corrispettivi legittimi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Leasing o scommessa? La complessa clausola di indicizzazione
Un'azienda stipula un contratto di leasing immobiliare con una banca. Il contratto contiene una complessa clausola di indicizzazione legata al franco svizzero e al tasso Libor. A causa del mancato pagamento di alcuni canoni, la banca richiede un decreto ingiuntivo, a cui l'utilizzatore si oppone contestando la validità della clausola. I giudici di merito danno ragione all'utilizzatore, ritenendo la clausola uno strumento finanziario speculativo non trasparente. La Corte di Cassazione, rilevando un profondo contrasto interpretativo sulla natura di queste clausole nei contratti di leasing, decide di rimettere la questione alle Sezioni Unite. La decisione stabilirà se la clausola di indicizzazione sia un mero adeguamento o un derivato speculativo implicito capace di alterare la causa del contratto.
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Clausola Rischio Cambio: Scommessa Nulla o Patto Valido?
Una società stipula un leasing con una banca, contenente una clausola rischio cambio legata alla valuta svizzera. La Corte d'Appello dichiara nulla la clausola, considerandola una scommessa speculativa e 'non meritevole di tutela'. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. Sulla base di un precedente intervento delle Sezioni Unite, stabilisce che la clausola rischio cambio è un patto valido per allocare il rischio valutario e non è uno strumento derivato. Il giudizio di 'meritevolezza' non riguarda la convenienza economica o la chiarezza del patto, ma solo se persegue scopi illeciti. La clausola è quindi legittima e la banca vince il ricorso.
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Clausola Rischio Cambio: Nullo il Leasing con Scommessa sulla Valuta
Un'azienda stipula un contratto di leasing con una banca, ma il canone è legato a una clausola rischio cambio basata sulle valute yen e franco svizzero. L'azienda contesta la clausola, sostenendo che sia un prodotto finanziario derivato nullo. La Corte d'Appello dichiara la clausola nulla non come derivato, ma perché 'non meritevole di tutela', in quanto creava un grave e ingiusto squilibrio contrattuale a danno dell'azienda. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha sospeso la decisione finale, in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite che stabilisca un principio di diritto definitivo sulla natura di queste clausole.
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Leasing e Rischio Cambio: no all’immeritevolezza del contratto
Una società stipula un contratto di leasing immobiliare con canoni in euro indicizzati al franco svizzero. A causa delle fluttuazioni del cambio, contesta la clausola definendola complessa, squilibrata e speculativa, chiedendo di dichiarare l'immeritevolezza del contratto ai sensi dell'art. 1322 c.c. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce un principio fondamentale: il giudizio di meritevolezza non deve basarsi sulla convenienza, sulla complessità o sull'aleatorietà di un patto. Deve invece valutare lo scopo pratico perseguito dalle parti. Una clausola complessa o rischiosa non è di per sé 'immeritevole'. La Corte ha inoltre escluso che la clausola di rischio cambio costituisca uno strumento finanziario derivato. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Finanziamento valuta estera: non è uno strumento derivato
La Corte di Cassazione ha stabilito che un finanziamento in valuta estera non si trasforma in uno strumento finanziario derivato solo per la presenza del rischio di cambio. Analizzando un caso in cui un debitore contestava la natura di un prestito, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la causa del contratto resta quella del finanziamento e non della speculazione, non applicando quindi la normativa del Testo Unico della Finanza.
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Clausola rischio cambio: quando è valida nel leasing?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25798/2024, ha stabilito che una clausola rischio cambio in un contratto di leasing finanziario, anche se combinata con l'indicizzazione a un tasso variabile come il LIBOR, è di per sé legittima e non rende il contratto immeritevole di tutela. La Corte ha chiarito che tale clausola non trasforma il leasing in uno strumento finanziario derivato. Ha annullato la decisione della Corte d'Appello che l'aveva dichiarata nulla per squilibrio e complessità, precisando che la valutazione di validità deve essere distinta dalla verifica del rispetto del dovere di buona fede precontrattuale, come l'obbligo di informare adeguatamente l'utilizzatore sui rischi.
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Clausola rischio cambio: non è un derivato autonomo
Un'impresa contestava un contratto di leasing contenente una clausola rischio cambio legata a una valuta estera. La Corte d'Appello aveva considerato la clausola "immeritevole" come se fosse un derivato autonomo. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, specificando che tale pattuizione è una legittima "clausola valore" interna al contratto principale e non uno strumento finanziario a sé stante. Il giudizio di meritevolezza non può basarsi sulla convenienza economica. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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