Un lavoratore dipendente riceveva diritti di opzione per acquistare azioni societarie. Al momento dell'esercizio delle opzioni, il datore di lavoro applicava la ritenuta fiscale secondo la legge allora vigente, più onerosa rispetto al passato. Il lavoratore chiedeva il rimborso, pretendendo l'applicazione delle vecchie agevolazioni e la rivalutazione dei titoli. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla tassazione delle stock options: si applica la legge in vigore al momento dell'effettivo esercizio del diritto di opzione, non quella del momento dell'offerta. Inoltre, la rivalutazione delle partecipazioni non si applica ai redditi da lavoro dipendente, ma solo ai redditi diversi. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del lavoratore è stata definitivamente respinta.
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