Una società cessionaria di crediti bancari chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di una società per oltre quattro milioni di euro con prelazione pignoratizia. La curatela contestava l'ammissione eccependo la nullità dei contratti per abusiva concessione del credito da parte della banca originaria, che aveva finanziato l'impresa nonostante una conclamata insolvenza. Il tribunale ammetteva il debito solo in chirografo, ritenendo impossibile accertare l'illecito bancario senza la presenza in giudizio dell'istituto di credito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del fallimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che il tribunale fallimentare ha il pieno dovere di verificare anche in via incidentale, tramite indizi gravi, precisi e concordanti, l'eventuale condotta illecita dell'istituto finanziatore.
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