Una lavoratrice chiede l'intervento del Fondo di garanzia INPS per ottenere le ultime tre mensilità retributive non pagate dal datore di lavoro dichiarato fallito. L'ente previdenziale respinge la domanda sostenendo che i crediti non ricadono nell'arco temporale annuale previsto dalla legge. La Corte d'Appello riconosce invece il diritto della dipendente, valorizzando la precedente richiesta del tentativo di conciliazione conclusosi con verbale esecutivo. La Corte di Cassazione conferma questa decisione e respinge il ricorso dell'ente. I giudici stabiliscono che la data della richiesta di conciliazione, se sfocia in un valido titolo esecutivo, costituisce il momento utile per calcolare a ritroso i dodici mesi di copertura. Di conseguenza, la lavoratrice ottiene il pagamento integrale delle mensilità arretrate.
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