Una banca proponeva ricorso per l'ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito derivante da un contratto di leasing rinegoziato. Il Tribunale respingeva la domanda ravvisando un'ipotesi di abusiva concessione del credito, poiché la banca aveva rifinanziato il debitore già gravemente inadempiente senza verificarne la reale situazione patrimoniale o richiedere un piano di risanamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. I giudici hanno chiarito che il dovere di eseguire il contratto secondo buona fede non giustifica la concessione di nuovo credito a un soggetto insolvente, specie dopo la risoluzione del precedente accordo. La banca, avendo omesso qualsiasi indagine sulla solvibilità del debitore, ha agito illegittimamente, prolungando artificiosamente la permanenza sul mercato di un'impresa ormai decotta.
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