L'Ente Concedente ha erogato finanziamenti pubblici a una società, poi fallita. Successivamente, l'Ente ha disposto la revoca delle agevolazioni per violazione degli obblighi contrattuali, chiedendo l'ammissione al passivo fallimentare per il recupero del credito. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo scaduto il termine quinquennale per la revoca. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che i giudici di merito hanno ignorato una clausola contrattuale decisiva. Tale clausola estendeva il vincolo di destinazione dei beni fino all'estinzione del mutuo. La Corte ha chiarito che l'interpretazione del contratto deve seguire criteri letterali e sistematici, senza applicare norme retroattive. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio.
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