Un lavoratore ha impugnato il rigetto della sua domanda di ammissione al passivo fallimentare riguardante i contributi non versati a un fondo di previdenza complementare. Il Tribunale aveva negato il credito per difetto di legittimazione attiva, non essendo stato prodotto il contratto di finanziamento necessario a qualificare il rapporto tra lavoratore, azienda e fondo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che l'accertamento della titolarità del credito è una questione di merito e che, senza la prova della natura dell'accordo (delegazione o cessione), il lavoratore non può vantare il diritto al recupero delle somme destinate alla previdenza integrativa.
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