Un ex Direttore Generale di un ente pubblico ha contestato la risoluzione anticipata del suo contratto, avvenuta a seguito di una riforma che ha soppresso l'ente e ne ha creato uno nuovo. La Corte di Cassazione ha stabilito che la risoluzione era legittima, riconoscendo una 'impossibilità sopravvenuta della prestazione'. La sentenza chiarisce che la posizione del direttore generale, a differenza del resto del personale, non godeva di continuità automatica a causa della profonda riorganizzazione del ruolo apicale prevista dalla nuova legge sulla soppressione dell'ente pubblico. Il recesso, quindi, non era ingiustificato.
Continua »