Il caso riguarda un cittadino che ha proposto ricorso in Cassazione contro una società di costruzioni e una cooperativa edilizia. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. La società di costruzioni ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Trattandosi di una rinuncia accettata da entrambe le parti con accordo sulla compensazione, la Corte non ha dovuto provvedere alla liquidazione delle spese processuali, applicando l'articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Il processo si è così concluso senza una decisione di merito.
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