Nel giudizio che vedeva contrapposti un Ente Pubblico, una Compagnia Assicurativa e diversi Cittadini privati, l'Ente Pubblico ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo la compensazione delle spese. Le controparti hanno accettato formalmente tale rinuncia. La Corte di Cassazione, applicando gli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo tra le parti esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, poiché la legge attribuisce al giudice una semplice facoltà, e non un obbligo, di condanna alle spese in caso di estinzione. Vince l'accordo transattivo che estingue la lite senza ulteriori costi per le parti.
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