Una società turistica ha impugnato un accertamento IMU emesso da un ente locale, contestando la validità della firma meccanografica e la carenza di motivazione. Dopo un rigetto in primo grado e una dichiarazione di inammissibilità in appello per presunta genericità dei motivi, la Cassazione ha analizzato il caso. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene l'appello fosse specifico e quindi ammissibile, l'atto impositivo rimaneva valido poiché la firma a stampa è legittima se supportata da una delibera di Giunta che designa il funzionario responsabile. Di conseguenza, l'accertamento IMU è stato confermato.
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