La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., invocando le recenti modifiche normative. La Suprema Corte ha tuttavia stabilito che il motivo di ricorso era privo della necessaria specificità, in quanto non contestava adeguatamente le valutazioni sulla gravità della condotta già espresse dai giudici di merito. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, l'imputato è stato sanzionato con il pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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