La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della specificità dei motivi di appello in una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di cessione crediti. Una società aveva impugnato la sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello aveva dichiarato il gravame inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., senza però analizzare concretamente le censure proposte. Gli Ermellini hanno cassato la decisione, ribadendo che non è richiesto un rigido formalismo né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, purché le critiche alla decisione impugnata siano comprensibili e argomentate.
Continua »