La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione a carico di un soggetto che aveva utilizzato un titolo di credito di provenienza illecita. Il ricorso, incentrato esclusivamente sul mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha stabilito che la ricettazione non può essere considerata di lieve entità qualora, oltre al valore del bene, emergano precedenti penali specifici a carico dell'imputato, i quali precludono l'applicazione dello sconto di pena previsto dal quarto comma dell'art. 648 c.p.
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