La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18500/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per manifesta a-specificità. Il ricorrente, condannato per violazioni della legge sulle armi, aveva lamentato un vizio di motivazione senza però indicare con precisione i punti della sentenza impugnata e le ragioni della censura. La Corte ha ribadito che la specificità del ricorso è un requisito fondamentale per introdurre un valido grado di giudizio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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