Una lavoratrice ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento di un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa, qualificando invece il rapporto come subordinato. La Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di specificità dei motivi, non avendo la ricorrente confutato le ragioni del primo giudice. Di conseguenza, anche l'appello incidentale tardivo della società editoriale è stato dichiarato inefficace. La Cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che l'inammissibilità dell'appello scatta quando mancano critiche puntuali e argomentate alla decisione impugnata.
Continua »