La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del **contraddittorio tributario** in caso di accertamento fiscale. Una società sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento (IRES, IVA, IRAP) per l'anno 2015. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, sostenendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che non aveva avviato ulteriori discussioni nonostante la richiesta della società e il coinvolgimento di tributi armonizzati. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, quando l'accertamento segue un Processo Verbale di Constatazione (PVC), il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni (spatium deliberandi) è sufficiente a garantire il contraddittorio. L'amministrazione non ha l'obbligo di attivare ulteriori confronti, anche se richiesti, e le nuove disposizioni che impongono un invito formale al contraddittorio non sono retroattive e non si applicano in presenza di un PVC.
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