La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per associazione mafiosa e traffico di droga. La prima ricorrente, convivente di uno spacciatore, chiedeva la riqualificazione del fatto in spaccio di lieve entità e la concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha confermato la condanna, evidenziando che la donna non era una spettatrice passiva, ma gestiva attivamente la cassa e le consegne. Per il secondo ricorrente, un collaboratore di giustizia, i giudici hanno ritenuto corretto il calcolo della pena e il bilanciamento delle attenuanti speciali per la collaborazione con la gravità del reato associativo. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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