Una società di autolinee regionali ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza, invocando le deduzioni del cosiddetto 'cuneo fiscale'. La richiesta era stata respinta nei gradi di merito, ritenendo che l'impresa operasse come una 'public utility' in regime di concessione con tariffe regolamentate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18459/2025, ha ribaltato la decisione. Ha chiarito che per negare il beneficio, non basta operare nel settore pubblico, ma è necessario dimostrare che l'impresa agisca in un 'mercato protetto' basato su una concessione traslativa e percepisca una 'tariffa remuneratoria', cioè una tariffa che copra i costi, assicuri un profitto e tenga già conto del costo fiscale dell'IRAP. Dato che il giudice d'appello non ha verificato adeguatamente la natura del contratto (appalto o concessione) né la reale remuneratività della tariffa, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame.
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