Un lavoratore autonomo ha richiesto il rimborso del novanta per cento delle imposte pagate per il triennio 1990-1992, avendo la propria attività in una zona della Sicilia colpita dal terremoto del 1990. L'amministrazione finanziaria non ha risposto alla richiesta, configurando un silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto del contribuente al rimborso imposte sisma 1990. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione spetta anche alle imprese, purché l'importo richiesto rispetti i limiti del regime de minimis, fissati a duecentomila euro a livello europeo. Nel caso specifico, la somma era ampiamente inferiore alla soglia e il contribuente ha fornito prove adeguate del proprio diritto.
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