Il Condannato ha richiesto la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione. Egli ha invocato i principi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabiliti nel noto caso Scoppola contro Italia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la riduzione di pena spetta solo a chi ha ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato in un preciso arco temporale del 2000. Il Condannato, invece, ha affrontato un processo con rito ordinario a causa della tardività della sua richiesta. Di conseguenza, egli non può beneficiare del trattamento di favore riservato a situazioni diverse. La Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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