Una contribuente, residente in un Comune colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta in busta paga negli anni 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che solo il datore di lavoro potesse chiedere il rimborso e che il termine fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il lavoratore dipendente ha pieno diritto a richiedere il rimborso imposte sisma 1990. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di decadenza biennale decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 31 del 2008, rendendo tempestiva la domanda della contribuente. Vince la contribuente, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
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