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Sostituto D'Imposta — Anno 2022

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123 provvedimenti applicano questo termine

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Provvedimenti

Rimborso imposte sisma 1990: il dipendente vince contro il Fisco
Una contribuente, residente in un Comune colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta in busta paga negli anni 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che solo il datore di lavoro potesse chiedere il rimborso e che il termine fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il lavoratore dipendente ha pieno diritto a richiedere il rimborso imposte sisma 1990. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di decadenza biennale decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 31 del 2008, rendendo tempestiva la domanda della contribuente. Vince la contribuente, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
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Tassazione separata risarcimento danni: vince il lavoratore
Un lavoratore ha ottenuto un risarcimento danni per l'illegittima apposizione del termine al suo contratto di lavoro. L'azienda datrice di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria, ma il lavoratore ha contestato tale scelta chiedendo l'applicazione dell'aliquota più favorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che le somme corrisposte a titolo di risarcimento per perdita di reddito da lavoro dipendente sono soggette a tassazione separata risarcimento danni con aliquota al 23%. La Corte ha inoltre stabilito che l'azienda non ha fornito prove sufficienti del corretto versamento delle ritenute tramite il modello F24 cumulativo. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Tassazione previdenza complementare: no al rimborso senza mercato
Un ex dirigente ha richiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulla liquidazione del proprio fondo di previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva che la differenza tra il capitale versato e quello erogato costituisse un rendimento finanziario, da tassare con l'aliquota agevolata del 12,50% anziché con la tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio finanziario, stabilendo che la tassazione previdenza complementare agevolata si applica solo se il rendimento deriva dall'effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario. Poiché nel caso specifico le somme non erano mai state investite sul mercato, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso del contribuente, condannando gli eredi al pagamento delle spese di giudizio.
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