L'Agenzia delle Entrate ha cercato di riscuotere imposte (IRPEF, ILOR, IVA) da un Contribuente per gli anni 1990-1992, relative a un sisma. Il Contribuente ha eccepito la decadenza dell'azione impositiva. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al Contribuente, sostenendo che la sospensione termini tributari post-sisma non fosse automatica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti tributari, e di conseguenza per l'accertamento e la riscossione, non è automatica ma richiede una specifica domanda del contribuente. L'Agenzia non ha provato tale richiesta, quindi i termini ordinari erano scaduti.
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