Una recente sentenza della Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile un appello in un caso di opposizione all'esecuzione, poiché notificato oltre il termine di sei mesi. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la sospensione feriale opposizione esecuzione non opera mai. Di conseguenza, i termini processuali per impugnare continuano a decorrere anche durante il mese di agosto. La decisione conferma che questa regola si applica all'intero giudizio, senza distinzioni tra fase sommaria e fase di merito, e non è influenzata dalla proposizione di domande riconvenzionali.
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