Un'Azienda ha proposto opposizione a un'esecuzione immobiliare, sostenendo che un accordo di conciliazione avesse fatto venir meno il titolo esecutivo originario. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, ritenendo che la conciliazione, essendo una rinuncia volontaria del creditore e non un'invalidità originaria, non impedisse la prosecuzione dell'esecuzione da parte di altri creditori intervenuti. L'Azienda ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato la **tardività ricorso opposizione esecuzione**, affermando che le cause di opposizione all'esecuzione non beneficiano della sospensione feriale dei termini processuali. Di conseguenza, il ricorso è stato presentato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello.
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