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Sospensione Feriale Dei Termini

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336 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Sospensione feriale dei termini: la Cassazione accoglie l’appello
Una società immobiliare ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché ritenuto tardivo. La sentenza di primo grado era stata depositata il 4 agosto, durante il periodo di sospensione feriale dei termini. La Corte d'Appello aveva calcolato la scadenza contando i singoli giorni, fissandola al 28 febbraio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, chiarendo che la sospensione feriale dei termini sposta l'inizio del calcolo dei sei mesi al 1° settembre. Di conseguenza, applicando la regola del computo mese per mese, il termine scadeva il 1° marzo, rendendo l'appello tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Opposizione all’esecuzione: la banca perde per un ritardo estivo
Un istituto di credito ha avviato un'espropriazione immobiliare contro due garanti di una società debitrice. I garanti hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che il debito fosse estinto grazie a una transazione stipulata dalla banca con un altro co-obbligato. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione. La banca ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Trattandosi di una causa in materia di opposizione all'esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso era ampiamente scaduto al momento della notifica.
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Sospensione feriale dei termini: niente pausa estiva per i debiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una debitrice contro i suoi creditori. La donna aveva proposto opposizione all'esecuzione, ma ha notificato il ricorso oltre i termini di legge. La ricorrente sosteneva che al termine di sei mesi per impugnare si dovesse applicare la sospensione feriale dei termini. La Suprema Corte ha invece ribadito che la sospensione feriale dei termini non si applica mai alle cause di esecuzione forzata, incluse le opposizioni, in nessuna delle loro fasi. Di conseguenza, calcolando solo la sospensione straordinaria per l'emergenza Covid, il termine ultimo scadeva il 13 agosto 2020, mentre il ricorso è stato notificato solo il 3 settembre 2020, risultando quindi tardivo.
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Sospensione feriale dei termini: no per i terzi sequestrati
Una società subisce il sequestro preventivo dei propri beni nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere e reati fiscali. La rappresentante legale presenta una richiesta di riesame a settembre, ritenendo che ad agosto operasse la sospensione feriale dei termini. Il Tribunale dichiara il ricorso tardivo. La Corte di Cassazione conferma questa decisione: nei procedimenti per criminalità organizzata la sospensione feriale dei termini non si applica. Questa regola vale non solo per gli indagati, ma anche per i terzi proprietari dei beni sequestrati. Il ricorso è quindi inammissibile e il sequestro resta confermato.
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Sospensione feriale dei termini: no al rinvio nel concordato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'imprenditrice dichiarata fallita, confermando l'inammissibilità del suo reclamo contro l'omologazione del concordato fallimentare. Il reclamo era stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La ricorrente sosteneva che il termine fosse rimasto sospeso durante il periodo estivo. I giudici di legittimità hanno invece stabilito che la sospensione feriale dei termini non si applica alle impugnazioni in materia di concordato fallimentare. Questa esclusione risponde all'esigenza di garantire la massima rapidità alle procedure concorsuali. Di conseguenza, il deposito tardivo ha determinato la perdita definitiva del diritto di contestare l'accordo approvato.
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Sospensione feriale dei termini: la difesa ritarda, il giudice no
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, confermando la tardività del suo appello. Il ricorrente sosteneva che la Riforma Cartabia fosse applicabile e che la sospensione feriale dei termini dovesse applicarsi anche al termine di novanta giorni concesso al giudice per depositare la sentenza. La Suprema Corte ha chiarito che la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) non si applica ai termini di redazione e deposito della sentenza da parte del magistrato, ma solo a quelli previsti per le parti del processo. Di conseguenza, il termine per impugnare scadeva il 15 ottobre 2022, rendendo l'appello depositato il 31 ottobre palesemente tardivo. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sospensione feriale dei termini: l’errore fatale dell’azienda
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso di un'azienda contro la sentenza d'appello che riconosceva un rapporto di agenzia a favore di un lavoratore. L'azienda ha depositato il ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica, confidando erroneamente nella pausa estiva. La Corte ha ribadito che la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro e previdenziali. Di conseguenza, il ritardo nel deposito ha reso il ricorso inammissibile, confermando la condanna della società al pagamento delle indennità e delle spese processuali.
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Sospensione feriale dei termini: no alle opposizioni esecutive
Il Condominio ha avviato un'esecuzione forzata contro Il Condomino, il quale ha proposto opposizione all'esecuzione chiedendo anche la restituzione di una piccola somma già versata. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, Il Condomino ha impugnato la sentenza d'appello davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato però presentato oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di opposizione all'esecuzione. Questo principio vale anche se, insieme all'opposizione principale, viene proposta una domanda connessa di restituzione di somme, poiché l'intero giudizio resta escluso dal beneficio della pausa estiva. Di conseguenza, Il Condomino ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Sospensione feriale dei termini: il ritardo costa caro al lavoratore
Il Ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello in materia previdenziale oltre il termine semestrale previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro e previdenza. Di conseguenza, il ritardo nella notifica ha precluso l'esame del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione feriale dei termini: ricorso tardivo e condanna
Il Ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Tuttavia, il deposito avvenuto il 29 novembre 2022, ben oltre la scadenza del termine fissato al 5 novembre 2022. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perch tardivo. I giudici hanno chiarito che i termini per la redazione e il deposito della sentenza con motivazione contestuale non beneficiano della sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il ritardo non pu essere giustificato dalla pausa estiva. Il Ricorrente stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione feriale dei termini: condanna per appello tardivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da L'Imputato contro la decisione della Corte d'Appello, che aveva già giudicato tardivo il suo appello. L'Imputato sosteneva che il termine per impugnare non fosse scaduto, ritenendo che la sospensione feriale dei termini si applicasse anche al tempo concesso al giudice per depositare la sentenza. La Suprema Corte ha chiarito che la sospensione feriale dei termini non si applica ai tempi di redazione e deposito delle sentenze da parte dei magistrati. Di conseguenza, il termine di quarantacinque giorni per presentare l'appello, decorrente dal primo settembre, era ampiamente scaduto al momento del deposito dell'atto. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione feriale dei termini: ricorso tardivo e causa persa
Una lavoratrice ha ottenuto dal Tribunale e dalla Corte d'Appello il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato part-time, superando la formale stipulazione di contratti a progetto con un'associazione. L'associazione ha proposto ricorso in Cassazione oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro. Di conseguenza, l'associazione ha perso definitivamente la causa e la lavoratrice ha ottenuto la conferma del proprio inquadramento subordinato.
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Sospensione feriale dei termini: errore di calcolo fatale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando la tardività del suo atto di appello. La difesa sosteneva che la sospensione feriale dei termini dovesse applicarsi anche al tempo concesso al giudice per il deposito della sentenza di primo grado, spostando in avanti la scadenza per impugnare. I giudici di legittimità hanno invece ribadito che la sospensione feriale dei termini si applica esclusivamente ai termini che gravano sulle parti per compiere atti processuali, e non a quelli previsti per la redazione e il deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Opposizione all’esecuzione: la Cassazione nega la pausa estiva
Una società di recupero crediti ha avviato un pignoramento presso terzi ai danni di due debitori, colpendo un fondo previdenziale. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo l'impignorabilità totale delle somme. I giudici di merito hanno invece dichiarato i beni pignorabili nel limite di un quinto. I debitori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Infatti, per l'opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini (il periodo di pausa estiva ad agosto). Di conseguenza, il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza, decorrente dalla notifica, era ampiamente scaduto, rendendo la decisione precedente definitiva.
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Sospensione feriale dei termini: l’errore che costa la causa
Un avvocato ha avviato un pignoramento per recuperare i compensi professionali dovuti da un ex cliente. Quest'ultimo ha proposto un'opposizione all'esecuzione, contestando l'importo richiesto. Dopo la decisione della Corte d'Appello favorevole al creditore, il debitore ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. I giudici hanno chiarito che per le cause di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine di sei mesi per impugnare la sentenza decorre senza interruzioni estive. Il ricorrente, avendo depositato il ricorso oltre la scadenza, ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Sospensione feriale dei termini: errore di calcolo fatale
Un imprenditore ha impugnato una sentenza di primo grado pubblicata l'11 marzo 2015. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività. L'imprenditore ha proposto ricorso sostenendo che si dovesse applicare la vecchia sospensione feriale dei termini di 46 giorni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che la riduzione della sospensione feriale dei termini a 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) si applica a partire dal periodo feriale del 2015. Non rileva la data di pubblicazione della sentenza originaria. Il ricorrente perde la causa e deve pagare un ulteriore contributo unificato.
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Opposizione all’esecuzione: niente ferie per i termini di ricorso
Un creditore avvia un'esecuzione forzata nei confronti di una debitrice. Quest'ultima propone un'opposizione all'esecuzione, che viene rigettata in primo grado e in appello. La debitrice decide quindi di ricorrere in Cassazione, ma deposita il ricorso oltre il termine di legge. La ricorrente riteneva applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, che esclude il mese di agosto dal conteggio dei giorni utili per impugnare. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che l'opposizione all'esecuzione rientra tra le materie urgenti escluse dal beneficio della sospensione estiva. Di conseguenza, la debitrice perde definitivamente la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Termine per il ricorso in Cassazione: il ritardo che costa caro
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che confermava la sua condanna penale. La difesa ha spedito il ricorso tramite raccomandata postale, avvalendosi della facoltà di legge. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che la spedizione è avvenuta il 7 ottobre 2022, mentre il termine per il ricorso in Cassazione scadeva improrogabilmente il 5 ottobre 2022, calcolando anche il periodo di sospensione feriale estiva. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione feriale dei termini: il ricorso tardivo perde la casa
Un creditore ha avviato l'esecuzione forzata per il rilascio di un immobile pignorato. I figli e la convivente del debitore defunto si sono opposti, sostenendo che il padre fosse l'unico proprietario del bene per usucapione o rinuncia degli altri coeredi. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, i figli hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, poiché notificato oltre il termine semestrale. I giudici hanno chiarito che alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini, rendendo nullo il calcolo dei ricorrenti che avevano escluso il periodo estivo. Vince il creditore.
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Sospensione feriale dei termini: il ritardo costa il carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Indagata contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorso è stato depositato oltre il termine di dieci giorni. La difesa riteneva applicabile la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che per i reati associativi, equiparati alla criminalità organizzata, non opera la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine per impugnare ha continuato a correre anche in estate, rendendo tardivo il deposito effettuato a settembre. La ricorrente perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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