Una cittadina ha richiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo durato sette anni. La Corte d'Appello le ha riconosciuto un indennizzo, ma lo ha limitato al valore del giudizio presupposto (1000 euro), senza includere gli interessi legali. La cittadina ha presentato ricorso, sostenendo che gli interessi dovessero essere inclusi. Il Ministero della Giustizia ha proposto un ricorso incidentale, contestando l'applicazione della sospensione feriale dei termini al termine per l'equa riparazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina, stabilendo che gli interessi legali rientrano nel calcolo del valore del giudizio presupposto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, confermando l'applicabilità della sospensione feriale.
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