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Sospensione Della Prescrizione — Anno 2022

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179 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Sospensione Della Prescrizione

Provvedimenti

Truffa per erogazioni pubbliche: reato prescritto ma confisca
Un agricoltore otteneva indebitamente contributi europei presentando falsi contratti d'affitto di terreni demaniali o intestati a persone decedute. Accusato di truffa per erogazioni pubbliche, veniva condannato nei primi gradi di giudizio con contestuale confisca dell'intera somma ricevuta. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna poiché il reato si era estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello, a causa di un errato calcolo dei periodi di sospensione da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato la confisca dell'intero profitto del reato, stabilendo che la frode iniziale invalida l'intera procedura di erogazione, rendendo illecito l'intero importo percepito.
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Omessa dichiarazione dei redditi: la prescrizione non salva
L'Amministratore di una società è stato condannato per il reato di omessa dichiarazione dei redditi e IVA per gli anni 2008 e 2009. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati fossero già estinti per prescrizione prima della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, calcolando correttamente la decorrenza dei termini (novanta giorni dopo la scadenza ordinaria) e tenendo conto dei periodi di sospensione del processo, la prescrizione non era ancora maturata al momento della decisione di secondo grado. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione eventualmente maturata in un momento successivo, confermando la condanna penale e pecuniaria dell'imputato.
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Prescrizione del reato: condanna annullata per l’amministratore
L'Amministratore di una società veniva condannato per violazioni ambientali commesse nel 2015, consistite nell'omessa comunicazione dei dati sulle emissioni e nel mancato campionamento annuale. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'errata individuazione della data di inizio del reato e l'omessa valutazione delle prove relative alla cessazione anticipata dell'attività. La Suprema Corte ha rilevato che, anche calcolando il termine a partire dalla data indicata dal Tribunale e considerando i periodi di sospensione, il termine massimo di cinque anni era ampiamente decorso. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando la prescrizione del reato.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Minaccia e condanna annullata: la prescrizione del reato vince
Il Giudice di Pace aveva condannato L'Imputato per il reato di minaccia. La difesa ha impugnato la decisione denunciando gravi violazioni procedurali, tra cui il mancato esame dell'imputato e il diniego di rinvio per legittimo impedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che i motivi non erano inammissibili. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la prescrizione del reato, maturata addirittura prima della sentenza di primo grado, calcolando anche i periodi di sospensione. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna, sancendo che la prescrizione del reato cancella ogni accusa quando il decorso del tempo impedisce la prosecuzione del processo in assenza di ricorsi manifestamente infondati.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: la condanna resta
Il Giudice di Pace ha condannato L'Imputato per i reati di lesioni e minaccia. La difesa ha proposto ricorso contestando la ricostruzione dei fatti e sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che la Suprema Corte non può rivalutare le prove o i fatti già decisi nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la prescrizione non si è compiuta a causa di una sospensione di 119 giorni prevista dalla legge. Di conseguenza, L'Imputato ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Frode assicurativa: prescrizione salva la pena ma non il risarcimento
Un automobilista è stato condannato per il reato di frode assicurativa per aver falsificato l'attestato di rischio relativo alla classe di merito, al fine di ottenere una tariffa agevolata per la polizza auto. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione eccependo, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha chiarito che l'astensione dalle udienze del difensore sospende il corso della prescrizione per l'intero periodo di rinvio, a prescindere dalla contemporanea assenza dei testimoni. Tuttavia, poiché il ricorso non era inammissibile, il tempo trascorso dopo la sentenza d'appello ha fatto maturare la prescrizione. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna penale per intervenuta prescrizione, confermando però la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza in favore della compagnia assicurativa costituita come parte civile.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso, richiedendo invece un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, inviando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, il diritto alla riscossione dell'INPS è prescritto e il professionista non deve pagare nulla.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Tentata estorsione: la finta poliziotta evita la pena ma paga i danni
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'imputata accusata di tentata estorsione. La donna si era finta un'appartenente alle forze dell'ordine e, con fare minaccioso, aveva preteso dalla vittima il pagamento di un abbonamento a una rivista. I giudici di merito l'avevano condannata, ma la Cassazione ha rilevato che il reato era ormai estinto per prescrizione, essendo passati più di otto anni dai fatti senza che vi fossero valide cause di sospensione dei termini. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la condanna penale senza rinvio. Tuttavia, i giudici hanno confermato le statuizioni civili, obbligando l'imputata a risarcire i danni e a pagare le spese legali sostenute dalla vittima, la cui responsabilità civile per l'illecito è stata pienamente accertata.
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Sospensione della prescrizione: vince l’imputato irreperibile
L'Imputato era accusato di aver presentato un modello CUD contraffatto nel 2011 per favorire la regolarizzazione di un cittadino straniero. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che la sospensione del processo dovuta all'irreperibilità dell'imputato dovesse prolungare la sospensione della prescrizione per l'intero termine massimo del reato (termine ordinario più un quarto). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il limite massimo di sospensione della prescrizione per assenza dell'imputato non può superare un quarto del tempo ordinario di prescrizione. Di conseguenza, l'Imputato è stato definitivamente prosciolto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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