Un condannato in via definitiva ha richiesto la sospensione della pena in attesa della decisione sul suo ricorso straordinario per errore di fatto. La Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile, chiarendo che la sospensione della pena è concessa solo in "casi di eccezionale gravità". Tale gravità si valuta principalmente sulla base della probabilità di successo del ricorso (fumus boni iuris), che nel caso specifico è risultata incerta e non immediatamente evidente, non giustificando quindi l'interruzione dell'esecuzione della condanna.
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