Un collaboratore scolastico viene sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale. Durante la sospensione, la Pubblica Amministrazione gli eroga l'assegno alimentare per garantire il sostentamento. A seguito della condanna penale definitiva del dipendente, il Ministero richiede la restituzione delle somme tramite cartella di pagamento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, stabilendo che la restituzione assegno alimentare non può essere pretesa. La natura di tale erogazione è infatti assistenziale e non retributiva, destinata a soddisfare esigenze primarie di vita. Pertanto, le somme non sono ripetibili anche in caso di successiva condanna o licenziamento. La Suprema Corte cassa la sentenza di appello, annulla la cartella e condanna la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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