La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5445/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. La Corte ha ribadito che, per configurare il reato, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di non rispettare le prescrizioni, senza che sia necessario un fine specifico come quello di sottrarsi ai controlli. Anche la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta, confermando la valutazione discrezionale del giudice di merito basata sui precedenti penali e sull'intensità del dolo.
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