La Corte di Cassazione affronta il caso del licenziamento lavoratore somministrato per impossibilità di ricollocazione dopo la fine di una missione. Sebbene il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo perché l'agenzia non ha provato di aver cercato nuove missioni (violando l'obbligo di repêchage), la Corte stabilisce un principio cruciale sul risarcimento. Se la fine della missione non dipende dall'agenzia ma dall'azienda utilizzatrice, il lavoratore era già in 'disponibilità'. Pertanto, l'indennità risarcitoria non si calcola sull'ultimo stipendio percepito in missione, ma sulla più bassa indennità di disponibilità. La Corte ha quindi respinto il ricorso dei lavoratori, che chiedevano un risarcimento più alto, confermando la decisione precedente.
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