Un uomo redige una dichiarazione scritta di favore per un conoscente fermato con sostanze stupefacenti. Il conoscente allega tale documento a una denuncia penale contro i militari operanti. Convocato successivamente dal Pubblico Ministero, l'uomo conferma le accuse false contro i carabinieri. La difesa sostiene l'avvenuta prescrizione, collocando il fatto al momento della prima scrittura privata, ed eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per mancato avviso difensivo. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il reato di calunnia si perfeziona solo quando l'accusatore reitera personalmente le false accuse all'autorità giudiziaria durante le sommarie informazioni. La garanzia contro l'autoincriminazione tutela chi ha commesso reati pregressi, non chi commette il reato di calunnia durante la testimonianza stessa.
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