Una società di spedizioni, agendo come rappresentante indiretto di un'azienda importatrice, è stata coinvolta in un contenzioso doganale relativo al mancato inserimento delle royalties nel valore delle merci dichiarate. A seguito dell'adesione alla definizione agevolata da parte della società importatrice (debitrice principale), la Corte di Cassazione ha valutato l'estensione degli effetti della sanatoria al coobbligato. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che il perfezionamento della definizione agevolata da parte di un debitore in solido giova anche agli altri coobbligati, ponendo fine alla lite fiscale.
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