L'Ente Previdenziale ha richiesto a un amministratore di una società a responsabilità limitata il pagamento dei Contributi Gestione Commercianti. Il destinatario si è opposto, sostenendo che le sue precarie condizioni di salute gli impedissero di svolgere un'attività lavorativa abituale e prevalente. I giudici di merito hanno però accertato che, oltre alla carica di amministratore, l'uomo svolgeva una costante attività di consulenza gestionale e pianificazione per la società, qualificandosi come vero e proprio socio d'opera. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore autonomo. La Suprema Corte ha chiarito che non si possono contestare in sede di legittimità gli accertamenti di fatto già confermati nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, l'interessato deve pagare i contributi richiesti e le spese processuali.
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