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Socio D'Opera

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un socio che, invece di conferire capitale o beni, partecipa a una società apportando la propria attività lavorativa, intellettuale o manuale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contributi Gestione Commercianti: paga anche l’amministratore
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un amministratore di una società a responsabilità limitata il pagamento dei Contributi Gestione Commercianti. Il destinatario si è opposto, sostenendo che le sue precarie condizioni di salute gli impedissero di svolgere un'attività lavorativa abituale e prevalente. I giudici di merito hanno però accertato che, oltre alla carica di amministratore, l'uomo svolgeva una costante attività di consulenza gestionale e pianificazione per la società, qualificandosi come vero e proprio socio d'opera. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore autonomo. La Suprema Corte ha chiarito che non si possono contestare in sede di legittimità gli accertamenti di fatto già confermati nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, l'interessato deve pagare i contributi richiesti e le spese processuali.
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Contributi previdenziali su redditi di capitale: INPS perde
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo, già iscritto alla Gestione artigiani come socio d'opera, il pagamento di contributi previdenziali su redditi di capitale derivanti dalla sua partecipazione in un'altra società di capitali, dove non svolgeva alcuna attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che i contributi previdenziali su redditi di capitale non sono dovuti se il socio non lavora nella società. L'obbligo contributivo richiede infatti lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale e prevalente, escludendo i meri redditi da investimento.
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Imponibile contributivo: l’INPS perde contro il socio non lavoratore
L'INPS ha richiesto a un artigiano il pagamento di contributi previdenziali aggiuntivi. L'ente pretendeva di calcolare l'imponibile contributivo includendo anche i dividendi percepiti dall'uomo come semplice socio di capitale in due società a responsabilità limitata, nelle quali non svolgeva alcuna attività lavorativa. L'artigiano si è opposto alla richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società, senza prestazione di lavoro, non rientrano nell'imponibile contributivo dovuto alla Gestione artigiani. Di conseguenza, l'artigiano ha vinto definitivamente la causa e l'INPS è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Obbligo contributivo: reddito da più società
La Corte di Cassazione ha stabilito che un imprenditore iscritto alla Gestione Commercianti INPS deve versare i contributi sulla totalità dei redditi d'impresa percepiti, inclusi quelli derivanti da società di persone in cui non svolge attività lavorativa diretta. Una volta accertato l'obbligo contributivo per l'attività prevalente, la base imponibile si estende a tutti i redditi d'impresa per il principio di trasparenza fiscale delle società di persone, respingendo il ricorso dell'imprenditore.
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Pericolosità sociale: vincoli mafiosi e confisca
La Cassazione annulla la revoca di una misura di prevenzione, sottolineando che la `pericolosità sociale` di un soggetto legato alla 'ndrangheta non svanisce con la sola buona condotta carceraria. Vanno valutati i legami familiari e la mancata dissociazione. Confermato il principio per cui la confisca di prevenzione può seguire a una revoca di confisca penale se emergono fatti nuovi.
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Socio d’opera: quando il rapporto cela un lavoro?
Un lavoratore ha agito in giudizio sostenendo che il suo ruolo di socio d'opera in una società gestita dal fratello mascherasse in realtà un rapporto di lavoro subordinato per quasi quarant'anni. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto la sua richiesta per mancanza di prove sulla subordinazione. La Corte di Cassazione ha confermato tali decisioni, dichiarando inammissibile il ricorso del lavoratore. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla natura del rapporto è una questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità e che il ricorso mancava dei requisiti di specificità necessari, non riuscendo a dimostrare la simulazione del contratto sociale.
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